1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, che svolge i compiti di cui all'articolo 6.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dodici membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui:
a) un medico esperto in agopuntura;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo unicista;
d) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo pluralista;
e) un medico esperto in medicina antroposofica;
f) un medico esperto in omotossicologia;
g) un medico esperto in medicina tradizionale cinese;
h) un medico esperto in ayurveda;
i) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
l) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere nominati per più di due volte. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della salute, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C2.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico del Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.